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Convenzione INAIL

Norme relative all'erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici ad opera di aziende abilitate alla fornitura
logo INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
I

l paziente invalido del lavoro ha il diritto di scegliere le protesi realizzate dalla Mac Dowell Silicones in base alla convenzione con l’INAIL, che rende la nostra azienda abilitata alla fornitura dei dispositivi tecnici secondo la normativa vigente.

In particolare, il “Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione” del 2011 (il cui testo completo può essere visionato cliccando qui e scaricato cliccando qui) contiene nel Titolo II, Fornitura dei dispositivi tecnici e livelli delle prestazioni, le seguenti prescrizioni:

ARTICOLO 9 (Volontà dell’assicurato)

Per la fornitura del dispositivo prescritto, l’assicurato è libero di rivolgersi ad un’azienda di sua scelta, purché abilitata secondo le norme vigenti alla fornitura di quel dispositivo.

ARTICOLO 10 (Aziende abilitate alla fornitura)

Per la fornitura dei dispositivi tecnici e dei servizi elencati nell’allegato 1 del presente “Regolamento” l’assicurato può rivolgersi al Centro Protesi di Vigorso di Budrio e alle sue strutture decentrate.

Al fine di favorire il consapevole esercizio della libertà di scelta terapeutica le Unità Territoriali avranno cura di fornire all’assicurato una completa informazione sui servizi resi e le consulenze offerte, in materia di dispositivi tecnici ed ausili, dal Centro Protesi di Vigorso di Budrio e delle sue strutture decentrate.

Qualora non intenda avvalersi del Centro Protesi di Vigorso di Budrio e sue strutture decentrate e, comunque, per i dispositivi non rientranti nell’allegato 1l’assicurato:

  • per i dispositivi “su misura” di cui alle lettere a), punto 1, e b) dell’art. 5, si rivolge alle sole aziende iscritte presso il Ministero della Salute, come previsto dalla normativa vigente (art.11, comma 7 del Decreto Legislativo, n. 46/1997);
  • per i dispositivi “di serie” di cui alla lettera a), punto 1, dell’art. 5, si rivolge ai soggetti autorizzati all’immissione in commercio, alla distribuzione o alla vendita ai sensi della normativa vigente, che dispongano del tecnico abilitato, operante in nome e per conto del fornitore, mediante un rapporto di dipendenza o professionale che ne assicuri la presenza per un orario tale da garantire la fornitura dei dispositivi;
  • per i dispositivi “non personalizzati inclusi e non inclusi negli elenchi 2 e 3” del “Nomenclatore”, si rivolge ai fornitori aggiudicatari delle procedure di acquisizione previste dalle Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile vigente ovvero ad altro fornitore di sua scelta, tenuto conto di quanto disposto nel successivo art. 11 per quanto concerne la tariffa.

ARTICOLO 12 (Dispositivi personalizzati “non inclusi” dal Nomenclatore di cui alla lettera b) dell’art. 5)

Per i dispositivi personalizzati (“su misura”) “non inclusi” (extratariffari) nel “Nomenclatore”, sia riconducibili che non riconducibili, l’assicurato, ove non intenda realizzare la fornitura presso il Centro Protesi e le sue strutture decentrate, può rivolgersi a qualsiasi azienda fornitrice di sua fiducia, purché iscritta presso il Ministero della Salute. La proposta di preventivo di spesa deve essere redatta secondo le modalità riportate nel punto 1 dell’ allegato 2.

Ai fini dell’autorizzazione, il prezzo proposto dall’azienda fornitrice prescelta dall’assicurato potrà essere confrontato con il prezzo presente in un elenco aggiornato periodicamente dal Centro Protesi di Vigorso di Budrio.

Ove la tariffa praticata dall’azienda fornitrice sia superiore a quella presente nell’elenco, l’U.T. valuterà se la differenza di prezzo del dispositivo dovrà essere a carico dell’assicurato.

Al Centro Protesi ed alle sue strutture decentrate può essere richiesta consulenza, sia medico-specialistica che tecnica, sui dispositivi proposti.

Qualora non fosse possibile acquisire un parere di congruità sul preventivo predisposto dalla ditta fornitrice da parte del Centro Protesi o sue strutture decentrate, le UU.TT. saranno tenute a valutare la congruità del prezzo in base ad un’apposita indagine di mercato secondo le vigenti disposizioni in materia.